Gli Ordini professionali sono Enti deputati alla tutela e decoro della professione per i quali vige una particolare disciplina. Ciò in ragione della obbligatorietà della loro costituzione prescritta dalla legge, della obbligatorietà dell’appartenenza ad essi per i professionisti che esercitano quella determinata professione, dei controlli ed interventi cui sono sottoposti e delle funzioni pubbliche che svolgono mediante i rispettivi Consigli.
Quanto sopra è normativamente riconosciuto dall’art.1 della citata legge n. 70 del 1975, dall’art. 3 del DPR 5 marzo 1986 n. 68, dall’art. 3 del DPR 8 maggio 1987 n. 267, che ricomprendono gli Ordini nel comparto degli Enti pubblici non economici, quindi sottoposti a tutela e vigilanza dello Stato.
Ai sensi della L. 20 marzo 1975, n. 70 (c.d. legge sul Parastato) gli Ordini territoriali sono Enti Pubblici non Economici. Il legislatore nella normativa in questione detta i criteri positivi e tassativi per l'esatta individuazione e classificazione dei suddetti Enti.
La Dottrina ricomprende gli Ordini fra gli "Enti necessari", ossia Enti che per l'organizzazione Amministrativa dell'Ordinamento devono necessariamente esistere.
Il Consiglio dell'Ordine esercita le seguenti attribuzioni:
- Cura che siano repressi l'uso illecito del titolo di Chimico e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denunzia all'Autorità Giudiziaria;
- Vigila per la tutela dell'esercizio professionale e per la conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le manchevolezze nell'esercizio della professione;
- Dà, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
- Procede alla formazione, alla revisione e alla pubblicazione dell'Albo;
- Stabilisce la tassa d'iscrizione nell'Albo, il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine, nonché una tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- Provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. (Art. 3 del R.D.L. n. 103 del 24.1.1924; artt. 3, 8, 11, e 17 del R.D. n. 842 dell'1.3.1928; artt. 1 e 7 del D.L.L. n. 382 del 23.11.1944.